Quando un’azienda da artigiana passa a industria

Quando un’azienda da artigiana passa a industria

Artigianato

L’imprenditore artigiano è colui che svolge un’attività di produzione di beni o di prestazione di servizi. Nell’impresa individuale artigiana, la figura dell’imprenditore artigiano coincide con quella di titolare della stessa.

Un’azienda artigiana è regolamentata da leggi speciali che prevedono specifici requisiti, stabiliti dalla Legge 443 del 1985. Capiamo quali sono in quest’articolo.

La legge quadro per l’artigianato n. 443

La legge menzionata definisce innanzitutto la figura dell’artigiano. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Come viene definita l’impresa artigiana dalla legge?

È artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.

Può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo

produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

  • è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
  • è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

I limiti dell’impresa artigiana

La legge 443 stabilisce anche i limiti dimensionali dell’impresa artigiana:

  • per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
  • per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
  • per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
  • per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Le imprese artigiane sono inquadrate in un albo provinciale, al quale sono tenute ad iscriversi secondo le modalità previsto per il registro delle ditte.